“Colui che mente a se stesso e dà ascolto alla propria menzogna arriva al punto di non saper distinguere la verità né dentro se stesso, né intorno a sé e, quindi, perde il rispetto per se stesso e per gli altri.” Fëdor Dostoevskij
giovedì 12 maggio 2016
mercoledì 13 aprile 2016
Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici: il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato
Invito ad eliminare la responsabilità penale dei dirigenti e le azioni
per danno all'immagine. I punti principali ed il testo del parere n.
864/2016 sullo schema di decreto.
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni
sullo schema di decreto legislativo sulla disciplina relativa alla
responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (6-4-2016) .
I punti principali del parere del Consiglio di Stato sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.
Il
parere, dopo aver ricordato il ruolo e la natura della funzione
consultiva del Consiglio di Stato, prosegue con la attenta e dettagliata
ricostruzione normativa della disciplina in materia disciplinare.
Segue l’esame ricostruttivo, anche in termini di obiettivi, delle regole predisposte nello schema.
In particolare, lo schema di decreto prevede:
Segue l’esame ricostruttivo, anche in termini di obiettivi, delle regole predisposte nello schema.
In particolare, lo schema di decreto prevede:
– l'ampliamento del novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie “falsa attestazione della presenza in servizio”, con la statuizione che risponde della violazione anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta;
– l'introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente pubblico nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, da irrogarsi immediatamente e comunque entro 48 ore;
– l'introduzione di un procedimento disciplinare accelerato nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”;
– l'introduzione dell’azione di responsabilità per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo;
– l'estensione della fattispecie di reato “Omissione d’atti d’ufficio”, di cui all’artt. 328 c.p., ai casi in cui il dirigente (o il responsabile del servizio) ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza;
– l'estensione della responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai casi in cui lo stesso ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare.
Modifiche proposte.
Quanto alle modifiche proposte, vanno segnalate le osservazioni concernenti la necessità di introdurre specifici e chiari termini procedimentali, in specie in tema di contestazione dell’addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, i quali devono essere compatibili con il termine di conclusione del procedimento, ma anche idonei ad assicurare l’effettività del diritto di difesa, nonché con la specifica indicazione del dies a quo di decorrenza del termine di conclusione del procedimento.
Viene poi suggerita una riflessione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, in ordine all’introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili di servizio per i casi previsti dal comma 3-bis, che sostanzialmente equipara il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente, cui la norma si riferisce, è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente.
Quanto alle modifiche proposte, vanno segnalate le osservazioni concernenti la necessità di introdurre specifici e chiari termini procedimentali, in specie in tema di contestazione dell’addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, i quali devono essere compatibili con il termine di conclusione del procedimento, ma anche idonei ad assicurare l’effettività del diritto di difesa, nonché con la specifica indicazione del dies a quo di decorrenza del termine di conclusione del procedimento.
Viene poi suggerita una riflessione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, in ordine all’introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili di servizio per i casi previsti dal comma 3-bis, che sostanzialmente equipara il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente, cui la norma si riferisce, è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente.
Eccesso di delega.
Di particolare rilievo appaiono le considerazioni conclusive svolte in termini di eccesso di delega, sotto due profili.
In primo luogo, è chiesta l’espunzione dal testo della disciplina concernente l’azione di responsabilità per danno d’immagine alla pubblica amministrazione, in quanto posta al di fuori della delega conferita dall’art. 17, comma 1, lett. s), l. 7 agosto 2015, n. 124. Tale disciplina appare, infatti, estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, vertendosi in tema di responsabilità di diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l’istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste.
Di particolare rilievo appaiono le considerazioni conclusive svolte in termini di eccesso di delega, sotto due profili.
In primo luogo, è chiesta l’espunzione dal testo della disciplina concernente l’azione di responsabilità per danno d’immagine alla pubblica amministrazione, in quanto posta al di fuori della delega conferita dall’art. 17, comma 1, lett. s), l. 7 agosto 2015, n. 124. Tale disciplina appare, infatti, estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, vertendosi in tema di responsabilità di diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l’istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste.
Ad avviso
del Consiglio di Stato la formulazione della norma porta a ritenere che
tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si
esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di
licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne
direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione.
Né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo
piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore
produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano
direttamente il rapporto di lavoro. L’unica parte della disposizione
che risulta pienamente compatibile con la previsione della lett. s)
dell’art. 17 della legge delega - prosegue il Consiglio di Stato - è la
prima parte del comma 3-quater, laddove prevede che “Nei casi di cui al comma 3-bis,
la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei Conti avvengono entro quindici giorni
dall’avvio del procedimento disciplinare”, rinvenendosi in tal caso la
posizione di un mero obbligo di denuncia connesso alla commissione di
fatti per i quali è avviato ed è in corso un procedimento disciplinare;
collegamento che potrebbe essere rafforzato dalla espressa previsione di
tale obbligo in capo all’ufficio per i procedimenti disciplinari. Da
tale denuncia, e dalla segnalazione alla Corte – correttamente previste
dalla norma delegata – già discende l’obbligo per la giurisdizione
contabile di valutare la consistenza dei fatti, senza certo potersi
escludere che il danno alla immagine debba costituire componente
significativa del danno “erariale” risarcibile dal dipendente infedele.
E' poi evidenziata l'introduzione, con riferimento alla disposizione del comma 3-quinquies, di una nuova ipotesi di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Il cit. comma 3-quinquies ha infatti previsto che "Il comma 3-quinquies prevede che, per i casi di cui al comma 3-bis, l’omessa comunicazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono, a carico dei dirigenti ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, a carico dei responsabili di servizio competenti, illecito disciplinare punibile con il licenziamento; tali comportamenti configurano il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall’art. 328 del codice penale". Indubbia è la differenza rispetto all'art. 328 c.p. che, per la configurabilità del fatto di reato, prevede la preventiva formulazione di una richiesta, il mancato compimento dell’atto dell’ufficio e la mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo. Trattasi, dunque, di introduzione di una nuova norma penale, in relazione alla quale non si riscontra il supporto di idonea delega legislativa. Ad avviso del Consiglio di Stato qualora il Governo, nel quadro di un inasprimento della responsabilità dei dirigenti, ed al fine di dare forte impulso alla iniziativa di controllo e denuncia dei fenomeni di assenteismo, intenda introdurre una estensione, ai comportamenti dirigenziali omissivi nei casi in esame, dell’art. 328 c.p.., sarà necessario un intervento con norma primaria giacchè la norma delegata, così come formulata, si presterebbe ad essere censurata con successo da eventuali incolpati per eccesso di delega, compromettendo così l’obiettivo finale di giusto rigore nei confronti degli assenteisti e di chi omette di denunciare i comportamenti.
Il parere quindi conclude con il suggerimento di espungere dal testo le disposizioni che attengono all’azione di responsabilità per danno d’immagine e alla responsabilità penale dei dirigenti, senza con ciò voler porre alcuna preclusione in merito e in diritto a che le stesse previsioni siano riprese in considerazione per l’inserimento in un successivo idoneo provvedimento legislativo, anche in via urgente.
martedì 12 aprile 2016
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Il
nostro Ufficio Legale Nazionale ha predisposto una diffida, mirante alla
corretta applicazione delle trattenute per i ricercatori universitari assunti a tempo determinato, che devono essere
assoggettati a contribuzione TFS e non TFR, come, invece, avviene in molti
casi.
La diffida del Nazionale
richiama la nota INPS del 27 febbraio 2013, con cui l'istituto di previdenza,
appositamente sollecitato, ha precisato che:
“In esito al quesito formulato con nota prot. N. 1739 del 30.01.2013 si
precisa che i ricercatori universitari, ancorchè a tempo determinato, laddove
esistano le condizioni, devono essere assoggettati a contribuzione TFS”
come
precisato con l'informativa n. 11 del 03.06.2002, in quanto tale categoria di
personale non è riguardata dal DPCM
20.12.1999.
Precisa, ancora, la nota INPS:
“La definizione di detta tipologia di
personale quale -“non contrattualizzato”- non attiene alla tipologia del
rapporto di lavoro, che prevede infatti tutte le specificità del personale che
sottoscrive un regolare contratto anche se a tempo determinato, bensì alla
natura e struttura della retribuzione, nonché agli elementi giuridici del
rapporto di lavoro, stabiliti non dalla contrattazione collettiva con l’ARAN ma
dagli ordinamenti degli Enti di appartenenza. Difatti, l’art. 24 della legge
240/2010 prevede che detti contratti stabiliscono le modalità di svolgimento di
didattica e di ricerca sulla base dei regolamenti di ateneo e non della
contrattazione collettiva. Anche per la figura professionale di cui alle leggi
n. 230/2005 e n. 240/2010 è specificato che il trattamento economico di tali
contratti sia rapportata a quello degli attuali ricercatori confermati
(stabilito con DPR)”.
Per
quegli Atenei che, in maniera errata, venisse applica per i ricercatori a tempo
determinato, siano essi di tipologia a) o b), il regime di TFR, invitiamo
a presentare la diffida allegata.
Per
chi fosse interessato invitiamo a contattar la Flc CGIL Napoli o le compagne e
compagni presenti in Ateneo
Contatti:
Flc
Napoli: napoli@flcgil.it
Gaetano Iannone: g.iannone@flcgil.it;
cell: +39 3477850777
lunedì 11 aprile 2016
Progressioni economiche orizzontali anno 2015 Tabelle Arretrati
mercoledì 30 marzo 2016
Assistenza Fiscale 730/2016 - redditi 2015
In merito all'annuale assistenza per la predisposizione ed elaborazione dei modelli 730, nei prossimi giorni
forniremo, istruzioni operative e calendario dei punti assistenza.
Giova segnalarvi che nell'area riservata unina è disponibile la Certificazione Unica "CU".
Nell'allegato
troverete una guida rapida per la predisposizione della documentazione
da produrre.
Inoltre alla seguente pagina potrete scaricare i modelli e le istruzioni 730/2016 .
giovedì 3 marzo 2016
La Carta per i diritti universali del lavoro - CONSULTAZIONE STRAORDINARIA DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI ALLA CGIL -
La Carta per i
diritti universali del lavoro è la riscrittura del diritto del lavoro in nome
di un principio di uguaglianza che travalichi le diverse forme e tipologie
nelle quali esso si è diversificato e frammentato negli anni. Tutta la Cgil è
impegnata in un grande confronto che mette al centro le tutele dei lavoratori,
in questi anni attaccate e indebolite da un pervicace processo di
destrutturazione. Le tutele di tutti, non solo dei subordinati pubblici e
privati; la Cgil parla anche a tutta la galassia dei lavoratori
parasubordinati, veri o finti autonomi, a professionisti e atipici, flessibili,
precari, discontinui.
La Cgil presenta dunque la Carta, un testo composto da 97 articoli, proponendo un progetto di una legge di iniziativa popolare, ovvero del nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, che estenda diritti a chi non ne ha e li riscriva per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di questi anni, rovesciando l’idea che sia l’impresa, il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora, il soggetto più debole. E i diritti fondamentali sono variegati, vanno dal compenso equo e proporzionato alla libertà di espressione, dal diritto alla sicurezza al diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla formazione permanente, un aggiornamento costante di saperi e competenze. La ridefinizione dei principi universali, le norme legislative che diano efficacia generale alla contrattazione in base a regole di democrazia e rappresentanza valide per tutti, la riscrittura dei contratti di lavoro sono i tre pilastri della proposta di legge a sostegno della quale sarà avviata una raccolta di firme.
Intanto la Cgil ne discute con la propria base, in uno straordinario processo di confronto e consultazione con gli iscritti ai quali chiede di esprimersi sul progetto e ad esprimersi anche sull'abrogazione di specifiche norme in contrasto ai principi di tutela dei diritti universali, contenute in molte delle leggi sul lavoro approvate negli anni.
La Cgil non guarda indietro dunque, a stagioni ormai finite ma, con proposte precise e concrete, getta lo sguardo su un futuro in cui il nuovo modo di essere del lavoro non cancelli diritti e rispetto per i lavoratori.
Perché il lavoro continui ad essere un patrimonio di dignità.
Perché il lavoro continui ad essere un patrimonio di libertà.
Questi i principi cui si ispira il testo di legge di iniziativa popolare che sarà ora sottoposto alla consultazione e condivisione degli iscritti, ricorrendo a due quesiti:
La Cgil presenta dunque la Carta, un testo composto da 97 articoli, proponendo un progetto di una legge di iniziativa popolare, ovvero del nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, che estenda diritti a chi non ne ha e li riscriva per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di questi anni, rovesciando l’idea che sia l’impresa, il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora, il soggetto più debole. E i diritti fondamentali sono variegati, vanno dal compenso equo e proporzionato alla libertà di espressione, dal diritto alla sicurezza al diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla formazione permanente, un aggiornamento costante di saperi e competenze. La ridefinizione dei principi universali, le norme legislative che diano efficacia generale alla contrattazione in base a regole di democrazia e rappresentanza valide per tutti, la riscrittura dei contratti di lavoro sono i tre pilastri della proposta di legge a sostegno della quale sarà avviata una raccolta di firme.
Intanto la Cgil ne discute con la propria base, in uno straordinario processo di confronto e consultazione con gli iscritti ai quali chiede di esprimersi sul progetto e ad esprimersi anche sull'abrogazione di specifiche norme in contrasto ai principi di tutela dei diritti universali, contenute in molte delle leggi sul lavoro approvate negli anni.
La Cgil non guarda indietro dunque, a stagioni ormai finite ma, con proposte precise e concrete, getta lo sguardo su un futuro in cui il nuovo modo di essere del lavoro non cancelli diritti e rispetto per i lavoratori.
Perché il lavoro continui ad essere un patrimonio di dignità.
Perché il lavoro continui ad essere un patrimonio di libertà.
Questi i principi cui si ispira il testo di legge di iniziativa popolare che sarà ora sottoposto alla consultazione e condivisione degli iscritti, ricorrendo a due quesiti:
- “Condividi obiettivi e gli indirizzi della proposta
presentata dalla Cgil del Disegno di legge di iniziativa popolare Carta
dei diritti universali del Lavoro, ovvero nuovo Statuto di tutte le
lavoratrici e lavoratori?";
- "Condividi la possibilità di sostenere, in
via eccezionale e straordinaria, la proposta di legge con specifici
quesiti referendari e dai mandato al Direttivo Nazionale della Cgil di
elaborarli, definendoli con propria proposta autonoma, in considerazione
del carattere universale e di rango costituzionale della proposta stessa
che inerisce ai diritti generali e fondamentali riferiti al lavoro?”.
per
approfondire: La Carta per i diritti universali del lavoro (testo integrale – commentario)
Per tutto quanto
sopra, le iscritte e gli iscritti alla Flc CGIL sono invitate a partecipare alla riunione di presentazione, discussione e consultazione
sulla “Carta per i diritti universali del lavoro”
mercoledì 09 marzo 2016 ore 15.00
presso la sede della Flc Cgil dell’Università degli
Studi di Napoli
via Leopoldo Rodinò (adiacenze Dipartimento di Scienze
Politiche)
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