sabato 21 febbraio 2015

Forse non era chiaro? Ministero dell’Economia e Finanze: sbloccata la contrattazione integrativa

Mi preoccupa molto il fato che ad ogni provvedimento legislativo o atto amministrativo segua in maniera ricorrente una nota/circolare esplcativa su ciò che si è legiferato/disposto, del resto questa pratica è ormai divenuta ricorrente. Ad ogni modo il MEF ha dovuto chiarire e specificare con una circolare al Dipartimento del tesoro (un suo dipatmento) che non sono più bloccati i fondi per il trattamento accessorio, i trattamenti economici individuali, le progressioni di carriera, i passaggi tra le aree.

E, dunque, non è più operante neppure il blocco della contrattazione dei lavoratori pubblici.

"Il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato (RGS), Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, rispondendo al Dipartimento del Tesoro Direzione VII Finanza e Privatizzazioni, che chiedeva chiarimenti circa l’applicabilità anche per l’anno 2015 delle disposizioni di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali (art 9 comma 1, 2 21 del dl 78/10), ha emanato una nota datata 6 febbraio 2015 in cui si dice esplicitamente: dal 1 gennaio 2015 cessano gli effetti delle norme di contenimento delle spese del personale previste dal citato articolo 9. Si conferma quanto da noi già detto in un precedente comunicato subito dopo l'approvazione della Legge di stabilità 2015"...continua 

fonte: Flc CGIL

Assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: il punto della situazione

In attesa della definizione all'ARAN con le OO.SS. di un accordo complessivo sulla materia, è utile capire a che punto siamo, anche alla luce di quanto la Funzione Pubblica sostiene;
-i permessi retribuiti che la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dovranno essere “computati (nell’accordo quadro da stipulare) nel limite massimo di comporto della malattia”. Dunque, a parere dello stesso ministero della Funzione Pubblica, è evidente che si tratta comunque di permessi dovuti, che gli stessi non possono rientrare nei limiti quantitativi dei permessi previsti dai singoli contratti di comparto per “motivi personali” né nei limiti dei permessi brevi perché si tratta di “permessi aggiuntivi” a cui si ha comunque diritto (“permesso giustificato” come afferma la stessa legge) e rientranti nel limite di comporto massimo della malattia-. Ossia come sostiene da tempo la Flc CGIL, vanno ricondotti sempre nel novero delle malattie.




RSU_2015 Commissione Disabili