mercoledì 28 agosto 2013

CCI 2013 - alcune novità normative.




Ecco una sintesi delle novità introdotte con il CCI_2013 relativamente agli istituti che non hanno riflessi economici: 


Pausa pranzo
allargata la fascia di  fruibilità della pausa pranzo: compresa tra le ore 13:00 e le ore  14:30   per tutte le giornate lavorativein luogo di quella precedente che era fruibile dalle ore 13,30 alle ore 14.30.

Credito orario inferiore, pari o superiore all'ora
Importante risultato per l'utilizzo dei crediti orari.
A decorrere dal mese di settembre, il credito derivante  da  permanenza oltre l'orario ordinario giornaliero, previo azzeramento di ogni debito orario, può essere utilizzato entro il quadrimestre successivo a quello di maturazione, a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, pari alle corrispondenti giornate lavorative, o permessi orari di durata non superiore al 50% del'orario di lavoro previsto dal profilo orario giornaliero osservato dal dipendente, tenuto conto delle esigenze organizzative. Il credito orario, inferiore, pari o superiore all'ora, potrà essere utilizzato anche per compensare ogni forma di debito orario maturato successivamente al credito stesso e comunque entro il quadrimestre successivo a quello di maturazione. 
Personale categoria EP;
in caso di superamento delle 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre, l'eccedenza oraria sarà recuperata nel trimestre successivo avvalendosi di:
riposi compensativi giornalieri o di permessi orari di durata non superiore al 50% dell'orario di lavoro previsto dal profilo orario giornaliero osservato.

Rritardi e permessi -modalità di recupero-
I debiti orari inferiori o pari ad un'ora sono recuperabili nella stessa giornata in coda all'orario di lavoro ordinario ad eccezione del mese di agosto (vedi siposizioni vigenti).
I  recuperi  dei debiti  orari  superiori  all'ora e dei debiti orari pregressi vanno concordati con modalità stabilite tra il lavoratore e il responsabile della struttura o detratte dal credito orario precedentemente maturato (vedi art.23 cci), tenendo conto delle specifiche di posizioni per il mese di agosto.
I permessi brevi (cd. permessi personali) possono essere recuperati con le modalità precedentemente descritte, in ottemperanza dell'art. 34, c.3 CCNL.
Il debito orario generato dalla fruizione dei permessi brevi deve essere recuperato non oltre il mese successivo in in ottemperanza dell'art. 34, c.3 CCNL. Resta ferma la possibilità  di compensare il debito con l' eventuale credito  orario già maturato. Il debito orario generato dalla fruizione dell'istituto della flessibilità o da ritardi, ovvero dalla pausa pranzo prolungata oltre la durata minima prevista, deve essere recuperato non oltre il bimestre successivo. Resta ferma la possibilità di compensare il debito con l'eventuale credito orario già maturato.

Personale categoria EP:
vigono le medesime disposizioni, con la sola precisazione che il debito orario comunque maturato può essere recuperato nel trimestre successivo.


Servizi sociali
Recepiti i contenuti degli accordi sottoscritti in data 28 luglio 2010 e 3 novembre 2011.