In attesa della definizione all'ARAN con le OO.SS. di un accordo complessivo sulla materia, è utile capire a che punto siamo, anche alla luce di quanto la Funzione Pubblica sostiene;
-i permessi retribuiti che la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dovranno essere “computati (nell’accordo quadro da stipulare) nel limite massimo di comporto della malattia”.
Dunque, a parere dello stesso ministero della Funzione Pubblica, è
evidente che si tratta comunque di permessi dovuti, che gli stessi non
possono rientrare nei limiti quantitativi dei permessi previsti dai
singoli contratti di comparto per “motivi personali” né nei limiti dei permessi brevi perché si tratta di “permessi aggiuntivi”
a cui si ha comunque diritto (“permesso giustificato” come afferma la
stessa legge) e rientranti nel limite di comporto massimo della
malattia-. Ossia come sostiene da tempo la Flc CGIL, vanno ricondotti sempre nel novero delle malattie.
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