giovedì 30 gennaio 2014

Università: il Consiglio di Stato riconosce la computabilità, in sede di procedure concorsuali per le progressioni verticali, ai fini del punteggio per titoli di servizio dei precedenti periodi prestati dal dipendente presso amministrazioni diverse da quella che indice la singola procedura, salvo sussista una disposizione espressa escludente in tal senso

Interessante sentenza del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso per il riconoscimento dell'anzianità di servizio nello stesso comparto (univeritario). Il consiglio si è espresso in merito alla progressione verticale art. 57 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000, ma leggendo attentamente il testo vi è un passaggio che attira l'attenzione anche in merito alle progressioni orizzontali in relazione al riconoscimento del servizio continuativo all'interno dello stesso comparto.

Il tema è particolarmente significativo rispetto alla limitazione temporale introdotta nell'ultimo bando delle p.e.o. (progressioni economiche orizzontali) per il quale, il requisito di partecipazione, viene fissato secondo i seguenti criteri, ovvero essere in servizio nell'Ateneo alla data del:
...omissis
"essere in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II:
- alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva;
- per l’intera durata della procedura selettiva;
- alla data dell’1.1.2011;
- alla data del provvedimento di inquadramento."

Tale limite ha impedito a colleghe e colleghe trasferite presso il nostro Ateneo con mobilità in entrata dallo stesso comparto, successivamente alla data evidenziata, facendole perdere l'opportunità di concorrere per la progressione bandita.

Questo passaggio letto per estensione all'interno della sentenza merita sicuramente un più attento approfondimento.


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