Il T.A.R. del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei confronti del D.L. 78/2010 art.9 e 21, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010 per la parte in cui si stabilisce che "le PROGRESSIONI DI CARRIERA comunque denominate ed eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" per contrasto agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Vengono evidenziati dai giudici amministrativi principi di discriminazione tra dipendenti pubblici e privati, violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art.36 cost.).
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